Articolo 3 quater del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13
Articolo 3 ter
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27 aprile 2002
Art. 3-quater. (( 1. All' articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sulle contabilita' speciali di girofondi", sono sostituite dalle seguenti: "sulle contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilita' speciali" ))
Entrata in vigore il 27 aprile 2002
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