Articolo 2 bis del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13
Articolo 2Articolo 3
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27 aprile 2002
Art. 2-bis. (( 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all' articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , analogamente a quanto previsto dall' articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , non e' dovuto per le insegne di esercizio delle attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.
6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attivita' economica. In caso di pluralita' di insegne l'esenzione e' riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1 ))
Entrata in vigore il 27 aprile 2002
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