Articolo 40 del Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili
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Versione
12 agosto 1967
Art. 40.
Aperture per scarico d'acqua


Quando i parapetti continui nelle parti esposte del ponte di bordo libero o di sovrastrutture formano "pozzi", si devono largamente provvedere i mezzi per consentire il rapido scarico fuori bordo dell'acqua imbarcata in coperta. La minima area delle aperture per scarico d'acqua da ciascun lato, e per ogni pozzo, sul ponte di bordo libero, o di un mezzo cassero, deve essere quella corrispondente alla tabella seguente.
Sul ponte di qualsiasi altra sovrastruttura l'area minima delle aperture per scarico di acqua di ogni pozzo, deve essere meta' di quella indicata nella tabella.
L'orlo inferiore delle aperture per scarico d'acqua deve essere il piu' possibile vicino al ponte, e preferibilmente non piu' alto dell'orlo superiore dell'angolare di trincarino. I due terzi della area totale regolamentare delle aperture per scarico d'acqua devono essere nella mezza lunghezza centrale dei pozzi.
Se l'insellatura e' minore della regolamentare, l'area complessiva delle aperture per scarico d'acqua deve essere debitamente aumentata.
Tutte le aperture nei parapetti continui devono essere protette da sbarre o tondini distanziati circa 23 cm.
Se le aperture per scarico d'acqua sono munite di portelli si deve provvedere un sufficiente gioco nelle cerniere affinche' i portelli possano sempre liberamente funzionare. Le cerniere devono avere perni di bronzo.
Per i pozzi lunghi piu' di 0,7 L la tabella puo' venir modificata.
Tabella dell'area delle aperture per scarico d'acqua nei pozzi









Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 12 agosto 1967
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