Campo d'applicazione del regolamento
Le disposizioni del presente regolamento sono obbligatorie per le navi di cui all'art. 14 della legge. Per le navi, la cui chiglia e' stata impostata in data anteriore al 1 luglio 1932 resta in vigore la normativa gia' alle stesse applicabile.
Le disposizioni stesse non sono obbligatorie per le navi destinate ad esercitare la navigazione nell'ambito di un porto e relative adiacenze ovvero in altri simili specchi di acqua, quali canali, estuari, lagune.