Articolo 1 del Decreto luogotenenziale 4 febbraio 1916, n. 93
Articolo 2
Versione
25 febbraio 1916
Art. 1.


In applicazione del Reale decreto 24 maggio 1915, n. 697, e salvo la facolta' di cui all'art. 2 dello stesso decreto, s'intende vietata l'introduzione nel territorio del Regno e delle sue colonie, per importazione o per transito, delle merci di produzione o di origine dell'Austria-Ungheria, da qualunque paese provengano.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1916
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