Art. 1.
In applicazione del Reale decreto 24 maggio 1915, n. 697, e salvo la facolta' di cui all'art. 2 dello stesso decreto, s'intende vietata l'introduzione nel territorio del Regno e delle sue colonie, per importazione o per transito, delle merci di produzione o di origine dell'Austria-Ungheria, da qualunque paese provengano.
In applicazione del Reale decreto 24 maggio 1915, n. 697, e salvo la facolta' di cui all'art. 2 dello stesso decreto, s'intende vietata l'introduzione nel territorio del Regno e delle sue colonie, per importazione o per transito, delle merci di produzione o di origine dell'Austria-Ungheria, da qualunque paese provengano.