Articolo 4 della Legge 18 marzo 1988, n. 111
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 aprile 1988
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Versione
1 gennaio 1993
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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