Articolo 13 - Accordo della Legge 16 gennaio 2019, n. 6
Articolo 12
Versione
7 febbraio 2019
Articolo 13

Il periodo di validita' del presente Accordo e' illimitato.
Ognuna delle parti puo' denunciare il presente Accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato questo Accordo.
Fatto a Bangkok il 17 febbraio del 2003 in due originali, ognuno nelle lingue italiana, inglese e laotiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza derivante dall'interpretazione di questo Accordo, prevarra' il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

Entrata in vigore il 7 febbraio 2019
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