Articolo 8 - Accordo della Legge 16 gennaio 2019, n. 6
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7 febbraio 2019
Articolo 8

Le Parti - di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie - faciliteranno e promuoveranno le attivita' delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2019
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