Articolo 8
Le Parti - di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie - faciliteranno e promuoveranno le attivita' delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi.
Le Parti - di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie - faciliteranno e promuoveranno le attivita' delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi.