Art. 20. Stipendio 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati:
Dal 1 gennaio Dal 1 gennaio Dal 1 gennaio
1986 1987 1988
Livello (compreso quello (compresi quelli dell'anno 1986) degli anni
1986 e 1987)
I . . . . . 150.000 325.000 500.000
II. . . . . 240.000 520.000 800.000
III . . . . 270.000 585.000 900.000
IV. . . . . 390.000 845.000 1.300.000
V . . . . . 420.000 910.000 1.400.000
VI. . . . . 450.000 975.000 1.500.000
VII . . . . 630.000 1.365.000 2.100.000
VIII. . . . 810.000 1.755.000 2.700.000
2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , sono cosi' modificati:
Livello I: L. 3.800.000;
Livello II: L. 4.400.000;
Livello III: L. 4.800.000;
Livello IV: L. 5.800.000;
Livello V: L. 6.500.000;
Livello VI: L. 7.200.000;
Livello VII: L. 8.500.000;
Livello VIII: L. 10.400.000.
3. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e' fissato in L. 13.900.000.
4. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche e' fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1 gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale e' determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianita' nella qualifica di provenienza.
5. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, e' attribuita, in ragione d'anno, una indennita' pari rispettivamente a lire ottocentomila, tremilioni e quattro milioni annue.
6. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari e' inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale.
7. Ai professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 , compete, a decorrere dal 1 gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000.
Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all' art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , sono determinati in L. 943.500 dal 1 gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1 gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1 gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.
8. Per il periodo dal 1 gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all' art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 ), e' attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1 gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1 novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 , ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito.
9. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all' art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , e' attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti.
10. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
Nota all'art. 20, comma 2:
I valori stipendiali di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , concernente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Universita' e di analoghe istituzioni" (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984), erano i seguenti:
prima qualifica funzionale . . . . . . . L. 3.300.000 seconda qualifica funzionale . . . . . . " 3.600.000 terza qualifica funzionale . . . . . . . " 3.900.000 quarta qualifica funzionale . . . . . . . " 4.500.000 quinta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.100.000 sesta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.700.000 settima qualifica funzionale . . . . . . " 6.400.000 ottava qualifica funzionale . . . . . . . " 7.700.000 Il testo integrale del predetto art. 2 e' riportato alla nota all'art. 21.
Note all'art. 20, comma 7:
- Si trascrive il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 , concernente "Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologi e Vesuviano" (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981):
"Art. 5. - A decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni e' fissato in L. 5.940.000.
Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.
Per la valutazione dell'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.
Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4".
- Si trascrive il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 1984, n. 571 , i cui estremi sono riportati in nota al comma 2 del presente articolo:
"Art. 4. - A decorrere dal 1 gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500.
Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo".
Note all'art. 20, comma 8:
- Si trascrive il testo dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , concernente "Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano" (Gazzetta Ufficiale - suppl. ord.
- n. 105 del 17 aprile 1982):
"Art. 39 (Trattamento economico e incompatibilita'). - Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.
Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilita' dei professori universitari a tempo pieno.
Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilita' previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.
Il personale di cui al presente articolo e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".
- Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , e' riportato in nota al comma 7 del presente articolo.
- Gli estremi del D.L. 2 marzo 1987, n. 57 e della legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3.
Nota all'art. 20, comma 9:
Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , i cui estremi sono riportati in nota al precedente comma 8:
"In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti articoli 17 e 36".
Nota all'art. 20, comma 10:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1987, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957). Si trascrive l'art. 82 del predetto testo unico:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".
Dal 1 gennaio Dal 1 gennaio Dal 1 gennaio
1986 1987 1988
Livello (compreso quello (compresi quelli dell'anno 1986) degli anni
1986 e 1987)
I . . . . . 150.000 325.000 500.000
II. . . . . 240.000 520.000 800.000
III . . . . 270.000 585.000 900.000
IV. . . . . 390.000 845.000 1.300.000
V . . . . . 420.000 910.000 1.400.000
VI. . . . . 450.000 975.000 1.500.000
VII . . . . 630.000 1.365.000 2.100.000
VIII. . . . 810.000 1.755.000 2.700.000
2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , sono cosi' modificati:
Livello I: L. 3.800.000;
Livello II: L. 4.400.000;
Livello III: L. 4.800.000;
Livello IV: L. 5.800.000;
Livello V: L. 6.500.000;
Livello VI: L. 7.200.000;
Livello VII: L. 8.500.000;
Livello VIII: L. 10.400.000.
3. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e' fissato in L. 13.900.000.
4. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche e' fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1 gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale e' determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianita' nella qualifica di provenienza.
5. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, e' attribuita, in ragione d'anno, una indennita' pari rispettivamente a lire ottocentomila, tremilioni e quattro milioni annue.
6. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari e' inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale.
7. Ai professori incaricati esterni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 , compete, a decorrere dal 1 gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000.
Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all' art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , sono determinati in L. 943.500 dal 1 gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1 gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1 gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.
8. Per il periodo dal 1 gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all' art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 ), e' attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1 gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1 novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 , ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito.
9. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all' art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , e' attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti.
10. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
Nota all'art. 20, comma 2:
I valori stipendiali di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , concernente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Universita' e di analoghe istituzioni" (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984), erano i seguenti:
prima qualifica funzionale . . . . . . . L. 3.300.000 seconda qualifica funzionale . . . . . . " 3.600.000 terza qualifica funzionale . . . . . . . " 3.900.000 quarta qualifica funzionale . . . . . . . " 4.500.000 quinta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.100.000 sesta qualifica funzionale . . . . . . . " 5.700.000 settima qualifica funzionale . . . . . . " 6.400.000 ottava qualifica funzionale . . . . . . . " 7.700.000 Il testo integrale del predetto art. 2 e' riportato alla nota all'art. 21.
Note all'art. 20, comma 7:
- Si trascrive il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 , concernente "Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologi e Vesuviano" (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981):
"Art. 5. - A decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni e' fissato in L. 5.940.000.
Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.
Per la valutazione dell'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.
Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4".
- Si trascrive il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 1984, n. 571 , i cui estremi sono riportati in nota al comma 2 del presente articolo:
"Art. 4. - A decorrere dal 1 gennaio 1983, ai ricercatori non confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000; tale stipendio si incrementa per scatti biennali di importo fisso, in ragione d'anno, di L. 192.500.
Dalla stessa data, ai ricercatori confermati compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 7.700.000 incrementato dello scatto di L. 192.500 maturato nel triennio antecedente alla conferma e ulteriormente maggiorato del 16 per cento. La progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio come sopra determinato, ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1983, al personale di cui al punto b) del primo comma del precedente art. 1 compete il trattamento economico attribuito ai ricercatori confermati dal secondo comma del presente articolo".
Note all'art. 20, comma 8:
- Si trascrive il testo dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , concernente "Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano" (Gazzetta Ufficiale - suppl. ord.
- n. 105 del 17 aprile 1982):
"Art. 39 (Trattamento economico e incompatibilita'). - Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.
Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilita' dei professori universitari a tempo pieno.
Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilita' previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.
Il personale di cui al presente articolo e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".
- Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 , e' riportato in nota al comma 7 del presente articolo.
- Gli estremi del D.L. 2 marzo 1987, n. 57 e della legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158, sono riportati in nota all'art. 1, comma 3.
Nota all'art. 20, comma 9:
Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , i cui estremi sono riportati in nota al precedente comma 8:
"In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti articoli 17 e 36".
Nota all'art. 20, comma 10:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1987, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957). Si trascrive l'art. 82 del predetto testo unico:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".