Articolo 2 della Legge 11 gennaio 1957, n. 6
Articolo 1Articolo 3
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13 febbraio 1957
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18 agosto 1967
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25 luglio 1970
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31 gennaio 1991
Art. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9)) ((COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9))
In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la piu' razionale e completa ricerca ed assicuri la piu' sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.
A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.
Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991
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