Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120
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22 agosto 2017
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25 febbraio 2023
Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;
b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
c) il deposito e' effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito e' realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonche' la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l' articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 .
Entrata in vigore il 25 febbraio 2023
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