Articolo 13 - Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali
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2 giugno 2004
Art. 13
(Cause di valore superiori ai Euro 5.164.600,00)

Per le cause di valore superiore a Euro 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% dei valore della controversia.
Entrata in vigore il 2 giugno 2004
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