Art. 5. 1. Nell'ambito della ripartizione di cui al precedente art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma impiega, per l'intervento di sostituzione di macchine, una quota non superiore al 60% del finanziamento assegnato, riservando la parte rimanente alle macchine innovative e puo' stabilire priorita' in rapporto alle proprie esigenze nella redazione dei piani di intervento.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 13 maggio 1991, n. 204 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/1991, n. 19), "dichiara che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme regolamentari di attuazione dell' art. 4, secondo comma, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), e conseguentemente annulla il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1990, n. 351 (Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione)."
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile - 13 maggio 1991, n. 204 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/1991, n. 19), "dichiara che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme regolamentari di attuazione dell' art. 4, secondo comma, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), e conseguentemente annulla il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1990, n. 351 (Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione)."