Articolo 4 del Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163
Articolo 3Articolo 3 ter
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13 maggio 1995
Art. 4. Comunicazione per mobilita' regionale e trasferimento
di dipendente pubblico eccedente 1. Nel comma 14, primo periodo, dell' articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , le parole: "possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze" sono sostituite dalle seguenti: "danno parimenti comunicazioni di tali vacanze".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente puo' essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.
3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 settembre 1993 e' riservato ai trasferimenti per mobilita' del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
Entrata in vigore il 13 maggio 1995
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