Art. 17. Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti" 1. Tenuto conto della forza organica del ruolo "appuntati e finanzieri" di cui all'art. 3 del presente decreto e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 , la consistenza organica del ruolo "sovrintendenti", a decorrere dal 1 settembre 1995, e' pari a 15.000 unita'.
((6a)) ------------- AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3 , 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'."
((6a)) ------------- AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3 , 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono cosi' rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'."