Articolo 45 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 44Articolo 46
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17 novembre 2018
Art. 45. Rinvio dal corso 1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.
2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', ((gli allievi marescialli)) che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti ((, per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni)) , anche se non continuativi ((;)) ((d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.)) 3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)) . ((I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta')) sono ammessi, per un massimo di due volte , a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, ((il primo o il secondo)) anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44.
4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi ((1 e 2)) sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 17 novembre 2018
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