Articolo 5 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 settembre 1995
>
Versione
20 febbraio 2020
Art. 5. Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.
(( 1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente