Articolo 68 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 79Articolo 68 bis
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Art. 68. Riammissione in servizio 1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia' posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il ((40°)) anno di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno dalla data del congedo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermita', sempreche' abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorita' sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneita' con attribuzione della relativa idoneita' a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneita' fisica.
3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell' articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266 , hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.
4. La riammissione in servizio e' disposta dal comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle qualita' morali.
5. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorita', ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.
6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianita' assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.
7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.
Entrata in vigore il 17 novembre 2018
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