Articolo 32 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 43Articolo 33
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1 settembre 1995
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Versione
10 aprile 2001
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Versione
7 luglio 2017
Art. 32. Ruolo "ispettori" (( 1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
a) luogotenente;
b) maresciallo aiutante;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ordinario;
e) maresciallo. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 14) che "I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017".
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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