Articolo 9 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 8 bisArticolo 9 bis
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1 settembre 1995
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7 luglio 2017
Art. 9. Stato degli appartenenti al ruolo
"appuntati e finanzieri" 1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" ((e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado)) .
(( 1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. )) 2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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