Articolo 4 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 3Articolo 5
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Art. 4. Funzioni del personale appartenente al
Ruolo "appuntati e finanzieri" 1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
(( 2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute. ))
Entrata in vigore il 10 aprile 2001
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