Articolo 73 sexies del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 73 quaterArticolo 80
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10 aprile 2001
Art. 73-sexies. (( (Trattamento economico del personale in ausiliaria) )) (( 1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall' articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e successive modificazioni e integrazioni, e dell' articolo 12 della legge 1o febbraio 1989, n. 53 , e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216 , ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.
2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252 , sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza. ))
Entrata in vigore il 10 aprile 2001
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