Articolo 53 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 44Articolo 46
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1 settembre 1995
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10 aprile 2001
Art. 53. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami 1. (( Gli ispettori ed i sovrintendenti )) in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Entrata in vigore il 10 aprile 2001
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