Art. 53. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami 1. (( Gli ispettori ed i sovrintendenti )) in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
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1 settembre 1995
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10 aprile 2001
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Giurisprudenza • 10
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 276Provvedimento: […] Il ricorrente (in congedo assoluto per infermità dal 4 dicembre 2014) -OMISSIS- era stato promosso al grado di Maresciallo Capo con decorrenza 12 gennaio 2000, maturando il 12 gennaio 2008 il periodo di permanenza nel grado per otto anni richiesto dall'art. 53 D.Lgs. n. 199/1995 per poter procedere al successivo avanzamento di carriera.Leggi di più...
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- 2. TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2014, n. 769Provvedimento: […] 2)Illegittimità e/o invalidità della determinazione di non idoneità all'avanzamento a scelta al grado superiore e della conseguente illegittima esclusione della graduatoria impugnata. Violazione di legge. Violazione degli artt. 53, 54, 57 d.lgs. n. 199/1995. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità. Carenza di motivazione. Contesta parte ricorrente che siano stati presi in specifica considerazione aspetti successivi al periodo oggetto di considerazione, senza adeguata motivazione sul punto.Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 02/09/2010, n. 4030Provvedimento: […] Violazione del principio del “giusto procedimento” – Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54 e 57 del decreto legislativo n. 199/1995 – Sviamento – Violazione e falsa applicazione del principio sancito dall'art. 97 Cost..Leggi di più...
- 4. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 26/09/2013, n. 547Provvedimento: […] Per quanto attiene, invece, all'illegittimità in via autonoma è sufficiente rilevare che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53 del d.lgs. n. 199 del 1995 e della tabella D/2 del citato decreto ai fini della maturazione dei requisiti per la partecipazione alla valutazione a scelta ai fini dell'avanzamento al grado di Maresciallo aiutante è necessaria la permanenza nel grado di Maresciallo capo di 8 anni e, atteso che al ricorrente è stata riconosciuta la decorrenza nel predetto ultimo grado a fare data dal 31.10.2000, correttamente l'amministrazione lo ha inserito nell'aliquota relativa al 31.12.2008 in I° valutazione, essendo stato ritenuto idoneo nella riunione della Commissione permanente di avanzamento del 15.2.2011.Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 18/05/2011, n. 1957Provvedimento: […]Leggi di più...