Articolo 8 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 7Articolo 8 bis
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1 settembre 1995
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7 luglio 2017
Art. 8. Posizione di stato degli allievi finanzieri 1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del ((Comandante)) generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonche' il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.
2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del ((Comandante)) generale o dell'autorita' da esso delegata.
3. La promozione a finanziere e' sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia ((rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi)) per delitto non colposo.
4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo articolo 11, comma 2.
5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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