Art. 14. Requisiti per l'accesso alle provvidenze ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 18 e quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'art. 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 18 e quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'art. 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))