Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268
Articolo 25Articolo 27
Versione
6 giugno 1982
Art. 26. Autorizzazioni comunali per la rivendita di quotidiani
e periodici nella fase transitoria

Le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art. 50 della legge sono rilasciate senza indugio dai sindaci con l'osservanza dei criteri indicati dal comma terzo dell'art. 14 della legge e sentite le rappresentanze comunali o, ove queste difettino, provinciali o regionali delle associazioni e organizzazioni sindacali di cui all'art. 14, secondo comma, della legge, le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dal sindaco in ordine ai criteri da seguire nel territorio comunale o anche in casi singoli. Trascorso tale termine, si intende che il parere sia favorevole. Le consultazioni di cui all'art. 14, secondo comma, e i pareri di cui all'art. 50, primo comma della legge, non sono comunque richiesti per il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, o in assenza di domande per la gestione dei punti ottimali di vendita di cui al settimo comma, art. 14 della legge.
La licenza non e' trasferibile e decade ove il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Entrata in vigore il 6 giugno 1982
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