Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 settembre 1988
Art. 12. Determinazione
delle dotazioni organiche territoriali di ufficio 1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , emanera' atti di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonche' alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi. 2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio. 3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all' art. 12 :
- Il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 13/1986 prevede che "i carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriali per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello".
- Il comma 6 dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) dispone che: "Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 , e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il testo degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente:
"Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standars medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi.
2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita'-efficienza e della produttivita'-efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate.
3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'.
4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.
5. I progetti di tipo strumentali saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure-informatizzate).
6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singole linee di prodotto.
7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.
8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.
9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti apposti nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati.
10. Il premio di produttivita' verra' corriposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto i parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto.
"Art. 13 (Progetti-pilota). - 1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita'. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa dal loro svolgimento. Il programma operativo sara' predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito del presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituira' linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacita' professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.
4. La predisposizione dei progetti sara' ultimata entro cinque mesi.
5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziarie i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14".
Entrata in vigore il 10 settembre 1988
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