Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
Articolo 12Articolo 14
Versione
10 settembre 1988
Art. 13. Norme di indirizzo per le ragioni a statuto ordinario
e per le autonomie territoriali 1. Le disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituiscono le linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
Entrata in vigore il 10 settembre 1988
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