Articolo 7 bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Articolo 7Articolo 9
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1 gennaio 2007
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1 gennaio 2014
Art. 7-bis. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. (16)
(( 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere. )) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "Per le violazioni di cui all' articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell' articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , nelle ipotesi in cui la violazione sia stata gia' contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2014
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