Articolo 23 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Articolo 20Articolo 24
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12 agosto 1997
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1 gennaio 2025
Art. 23. (Pagamento con mezzi diversi dal contante) 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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