2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 ((assicurando adeguati livelli di servizio.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di misurazione.))