Articolo 22 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
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12 agosto 1997
Art. 22. (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari) 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'articolo 17 puo' operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.
Entrata in vigore il 12 agosto 1997
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