Articolo 32 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Articolo 31Articolo 33
Versione
4 febbraio 1999
Art. 32. (( (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di
assistenza fiscale). )) (( 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati ''Centri'', possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti. ))
Entrata in vigore il 4 febbraio 1999
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