Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

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      • Articolo 1
        Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

        PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

        RE D'ITALIA

        Visto l' art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 , convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 , che da' la facolta' al Governo di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ;

        Visto l' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

        Udito il parere del Consiglio di Stato;

        Sentito il Consiglio dei Ministri;

        Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

        Abbiamo decretato e decretiamo:

        E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.

        Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1933 - Anno XII

        VITTORIO EMANUELE

        MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG.

        Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

        Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1933 - Anno XII
        Atti del Governo, registro 342, foglio 51. - MANCINI.
      • Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-Tabella A del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
        TABELLA A.


        Avvocati dello Stato

        (Gruppo A)
        Numero
        Grado dei posti

        2° - Avvocato generale dello Stato . . . . . . . . . . 1
        3° - Vice avvocati generali . . . . . . . . . . . . . 3
        4° - Sostituti avvocati generali . . . . . . . . . . . 21
        4° - Avvocati distrettuali . . . . . . . . . . . . . . 19
        5° - Vice avvocati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
        8° - Sostituti avvocati di 1ª classe . . . . . . . . . 34
        7° - Sostituti avvocati di 2ª classe . . . . . . . . . 35
        ((12))


        Procuratori dello Stato

        Numero
        Qualifica dei posti

        Procuratori capo...................................... 10
        Procuratori........................................... 20
        Sostituti procuratori................................. 20
        Procuratori aggiunti.................................. 10
        --
        60
        --

        PERSONALE D'ORDINE

        (Gruppo C)


        Grado N. dei posti
        - -
        9° Archivisti capi 7
        10° Primi archivisti 21
        10° Assistente per la vigilanza 1
        11° Archivisti 31
        12° Applicati 57
        13° Alunni d'ordine 13
        ---
        130
        ---



        PERSONALE SUBALTERNO


        N. dei posti
        Commesso capo 1
        Primi commessi 2
        Agenti tecnici 3
        Commessi e uscieri capi 29
        Uscieri 30
        Inservienti 18
        ---
        83
        ---


        Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

        Il Capo del Governo,

        Primo Ministro Segretario di Stato:

        MUSSOLINI.

        Il Ministro per la grazia e giustizia:
        DE FRANCISCI.

        Il Ministro per le finanze:
        JUNG.


        --------------- AGGIORNAMENTO (5)
        Il Decreto Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 158 , nel modificare la Tabella A annessa al Regio Decreto 13 gennaio 1941, n. 120 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nel ruolo degli avvocati dello Stato, di cui alla tabella annessa al R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120 , sono aggiunti due posti di grado 4° con qualifica di avvocato distrettuale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
        La L. 14 novembre 1962, n. 1609 , nel modificare la Tabella allegata al D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155 che a sua volta modifica la Tabella A allegata al Regio Decreto 13 gennaio 1941, n. 120 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.
        I rispettivi ruoli restano cosi' fissati:
        Vice avvocati generali............................ n. 9
        Sostituti avvocati generali....................... n. 67
        Vice avvocati..................................... n. 68
        Sostituti avvocati................................ n. 71".
      • Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-Tabella B del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
        ((TABELLA B

        TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO


        Avvocato generale dello Stato Procuratore generale della Corte di cassazione

        Avvocato dello Stato alla 4ª clas- Presidente di sezione della se di stipendio Corte di cassazione

        Avvocato dello Stato alla 3ª clas- Consigliere di cassazione se di stipendio

        Avvocato dello Stato alla 2ª clas- Consigliere di corte d'appello se di stipendio e procuratore
        dello Stato alla 4ª classe di
        stipendio

        Avvocato dello Stato alla 1ª clas- Giudice di tribunale se di stipendio e procuratore
        dello Stato alla 3ª classe di
        stipendio

        Procuratore dello Stato alla 2ª Aggiunto giudiziario classe di stipendio

        Procuratore dello Stato alla 1ª Uditore giudiziario, dopo sei classe di stipendio mesi dalla nomina)) ((14))

        Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

        Il Capo del Governo,

        Primo Ministro Segretario di Stato:

        MUSSOLINI.

        Il Ministro per la grazia e giustizia:

        DE FRANCISCI.

        Il Ministro per le finanze:

        JUNG.

        --------------- AGGIORNAMENTO (14)
        La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.