Art. 19. Abrogazione di norme
e disposizioni transitorie 1. E' abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 , in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 , le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze restano individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita' del 15 aprile 1997 recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attivita' di vigilanza», che disciplina le aree operative riservate, per l'Amministrazione dell'interno.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , v. nelle note alle premesse.
- Il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 , abrogato dal presente decreto, reca «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro».
- Per il decreto interministeriale 15 aprile 1997, «Individuazione delle aree riservate ed operative.
Attivita' di vigilanza», v. note alle premesse.
e disposizioni transitorie 1. E' abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 , in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 , le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze restano individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita' del 15 aprile 1997 recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attivita' di vigilanza», che disciplina le aree operative riservate, per l'Amministrazione dell'interno.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , v. nelle note alle premesse.
- Il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 , abrogato dal presente decreto, reca «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro».
- Per il decreto interministeriale 15 aprile 1997, «Individuazione delle aree riservate ed operative.
Attivita' di vigilanza», v. note alle premesse.