Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132
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23 agosto 2011
Art. 4. Uffici scolastici regionali 1. L' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18.
2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell' articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 . Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.
3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all' articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
5. Le proposte di cui all' articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per l'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 .
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.».
Note all'art. 4:
- Per il il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009 , si vedano le note all'art. 2.
Entrata in vigore il 23 agosto 2011
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