Art. 1. 1. A decorrere dal 1' luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della Comunita' economica europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonche' i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, gia' attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.
(( 2-bis. I saldi contabili con la Comunita' economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima ))
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.
(( 2-bis. I saldi contabili con la Comunita' economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima ))