Art. 6-bis. 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, e' istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte e' affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1992, N. 468)) .
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.
2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte e' affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1992, N. 468)) .
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.