Articolo 1 del Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1993
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Versione
14 marzo 1993
Art. 1. 1. L' articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi re- gime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, (( o comunque detiene)) esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, e' punito con le seguenti sanzioni:
a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1 effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto e' stato acquistato, e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.
3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 ((, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature,)) e' consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' ((articolo VII)) , della convenzione di Washington".
Entrata in vigore il 14 marzo 1993
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