Articolo 5 del Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 gennaio 1993
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Versione
14 marzo 1993
Art. 5. 1. L' articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. ((Il Ministro dell'ambiente)) , di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, ((aree protette, parchi nazionali,)) acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione".
(( 1-bis. Il decreto di cui all' articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
Entrata in vigore il 14 marzo 1993
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