Art. 32. (( 1. E' istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
2. La sezione di cui al comma 1 e' composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.
3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalita' di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.
4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti. ))
2. La sezione di cui al comma 1 e' composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.
3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalita' di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.
4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti. ))