Art. 27.
Le funzioni amministrative previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 .
Le funzioni amministrative previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 .