Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 marzo 1976
Art. 27.
Le funzioni amministrative previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 .
Entrata in vigore il 18 marzo 1976
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