Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902
Articolo 36Articolo 38
Versione
18 marzo 1976
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Versione
19 giugno 2003
Art. 37. (( 1. Presso la sezione e' istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.
2. Le norme contenute nel presente titolo sono improntate al criterio del rinvio dinamico alle eventuali future modificazioni apportate da leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione della Corte dei conti.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 32, la regione concorre anche all'organizzazione dell'attivita' di supporto alla sezione. A tale fine l'Amministrazione regionale, d'intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane, beni immobili e mobili.
4. La sezione adotta un proprio regolamento interno al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili. ))
Entrata in vigore il 19 giugno 2003
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