Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902
Articolo 21Articolo 23
Versione
18 marzo 1976
Art. 22.
Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.
Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 18 marzo 1976
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