Articolo 1 del Decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348
Articolo 2
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2 gennaio 1992
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66
Entrata in vigore il 2 gennaio 1992
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