Art. 2. Competenza del pretore 1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile , come modificato dall' articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e' sostituito dal seguente:
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.".
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.".