Articolo 2 del Decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 ottobre 1995
Art. 2. Competenza del pretore 1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile , come modificato dall' articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e' sostituito dal seguente:
"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.".
Entrata in vigore il 22 ottobre 1995
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