Articolo 5 del Decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 ottobre 1995
Art. 5. Prima udienza di trattazione 1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile , come sostituito dall' articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , sono sostituiti dai seguenti:
"Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto.
Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia' proposte. Concede altresi' alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.".
Entrata in vigore il 22 ottobre 1995
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