Articolo 3 del Decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 ottobre 1995
Art. 3. Comparsa di risposta 1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile , come modificato dall' articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e' sostituito dal seguente:
"A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.".
Entrata in vigore il 22 ottobre 1995
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