Art. 6. Rimessione in termini 1. Il primo comma dell'articolo 184-bis del codice di procedura civile , introdotto dall' articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e' sostituito dal seguente:
"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.".
"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.".