Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.

        E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 , che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
      • Articolo 2
        Art. 2.

        Il predetto R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 , ed il regolamento per la sua esecuzione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

        Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 20 luglio 1934 - Anno XII

        VITTORIO EMANUELE

        Mussolini - De Francisci - Jung.

        Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

        Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1934 - Anno XII

        Atti del Governo, registro 350, foglio 71. - Giagheddu.