Art. 2.
Il predetto R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 , ed il regolamento per la sua esecuzione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 20 luglio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 71. - Giagheddu.